In conformità alla legge 231, tramite il presente modulo è possibile inviare segnalazioni di Whistleblowing direttamente all’Organismo di Vigilanza.
Il CAP Nord Ovest, in ottemperanza alla normativa di riferimento ed al fine di favorire la diffusione di una cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e inoltre garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
- Premessa
La presente istruzione rappresenta integrazione del protocollo “Gestione rapporti con pubblica amministrazione, regole anticorruzione e procedura “Whistleblowing” prevista dal Modello Organizzativo 231/01 del Consorzio del Piemonte Nord Ovest.
Si ricorda che le segnalazioni all’Organismo di Vigilanza possono essere inviate nei seguenti modi alternativi:
- Attraverso la e mail esterna dedicata all’OdV odv.capno@gmail.com;
- attraverso il presente form sul sito aziendale https://www.capnordovest.it;
- tramite busta chiusa spedita alla Società con denominazione “RISERVATA PERSONALE” ed indirizzata al Presidente dell’Organismo di Vigilanza, che la funzione incaricata allo smistamento posta dovrà immediatamente e riservatamente inoltrare al recapito professionale dello stesso;
- Normativa Whistleblowing e procedura di segnalazione
Il Legislatore ha approvato il D.Lgs. n. 24/2023 (c.d. “Legge sul Whistleblowing”) che recepisce la direttiva (UE) 2019/1937 e abroga alcune disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 e della legge n. 179/2017
la quale ha definito:
- gli aspetti di tutela del dipendente che effettua una segnalazione;
- gli obblighi degli Enti e delle Società in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
- la necessità della presenza di uno o più canali (con modalità informatiche) che consentano ai soggetti segnalanti di presentare le segnalazioni garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- la necessità di prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
La procedura richiede normalmente la identificazione del segnalante, tutelato nelle forme oltre descritte: tuttavia la nostra Società potrebbe prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate quanto a luoghi, tempi e modalità esecutive, e rese tali da far emergere contesti determinati (es.: prove documentali, indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).
La segnalazione – anche quella non anonima – deve essere circostanziata e avere un grado di completezza ed esaustività più ampia possibile.
Nella legge si ribadisce inoltre che la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o di violazioni del modello di organizzazione e gestione della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte effettuata dal dipendente-segnalante debba essere circostanziata e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
A titolo meramente esemplificativo e certamente non esaustivo, quindi, possono rilevare atti o fatti che riguardano condotte o comportamenti quali:
Violazioni del Modello Organizzativo:
- utilizzo non corretto dei poteri e delle deleghe concesse;
- falsa rappresentazione, falsificazione/occultamento/distruzione di registrazioni a contenuto finanziario, contabile/fiscale e altre gravi violazioni in materia amministrativa o fiscale;
- pagamenti e liquidazioni a soggetti non legittimati e/o in violazione dell’iter autorizzativo interna, anche finalizzata alla frode interna, al furto ed alla appropriazione indebita;
- falsa sottoscrizione di documentazione contrattuale o di modulistica dispositiva;
- attività poste in essere in situazione di conflitto di interesse;
- violazioni alle disposizioni in materia di trasparenza societaria e finanziaria;
- accesso illegittimo ai sistemi informativi e/o illegittimo trattamento dati, anche tramite utilizzo di credenziali di altri soggetti;
- violazioni dei protocolli 231/01 aziendali;
- violazione delle norme e procedure per la prevenzione dei rischi in campo di sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro, norme per la tutela ambientale e sulla privacy dei dati.
Illeciti relativi all’applicazione degli atti nazionali e dell’UE
- illeciti relativi all’applicazione degli atti nazionali e dell’UE elencati nell’allegato al decreto nonché degli atti nazionali di attuazione degli atti dell’UE elencati nell’allegato alla Direttiva 2019/1937 (anche se non previsti nell’allegato al decreto) in materia di appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società)
- atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l’oggetto e le finalità delle leggi e dei regolamenti elencati nell’allegato nonché di quelli a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e che regolano il mercato interno;
Dal campo di applicazione della procedura si intendono invece escluse :
- segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa;
- violazione di norme interne e/o procedure non riconducibili all’ambito di applicazione del Modello Organizzativo 231/01: su eventuali segnalazioni di tale natura l’OdV potrà raccomandare al segnalante , in sede di istruttoria, di eseguire una successiva segnalazione per le vie gerarchiche ordinarie. Nei casi più gravi, ove si ravvedano rischi legali anche se estranei all’ambito del Modello 231/01, l’OdV potrà comunque eseguire una segnalazione all’Organo amministrativo e al Collegio Sindacale;
segnalazioni fondate su meri sospetti o voci inerenti fatti personali non costituenti illecito: ciò in quanto è necessario sia tenere conto anche dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che la Società svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.
Il seguente modulo è un’applicazione importata da terze parti e non è gestita sui server di appartenenza CAP Nord Ovest.